Fac Simile Lettera Riduzione Orario Di Lavoro Per Crisi Aziendale !!EXCLUSIVE!!
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In questa sezione viene mostrato un esempio di lettera rimodulazione orario di lavoro.Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Modulo Lettera Rimodulazione Orario di Lavoro da ScaricareDi seguito si trova il modello lettera rimodulazione orario di lavoro editabile da scaricare sul proprio computer.Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.Il fac simile lettera rimodulazione orario di lavoro compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.
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Devi tenere ben presente questi aspetti perché la decisione della Cassazione è nel tuo interesse di lavoratore. Questo giudice ha infatti sottolineato che la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può compiersi a seguito di scelta unilaterale del datore di lavoro o azienda, ma necessita comunque del tuo consenso. Anzi proprio per questo opporsi alla riduzione orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. E anche su questo sei dunque opportunamente garantito e protetto.
Modello Lettera Variazione Orario di Lavoro Editabile da ScaricareIn questa sezione è presente un modello lettera variazione orario di lavoro da scaricare. Il modulo lettera variazione orario di lavoro compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
In questa scheda rendiamo disponibili alcuni modelli di lettera modifica orario di lavoro, ovverosia fac simili che il prestatore può utilizzare per richiedere al proprio datore di lavoro una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della settimana.
Chiaramente se per effetto della modifica dell'orario di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice fosse costretto/a a rinunciare alla pausa pranzo che gli/le spetterebbe per contratto, sarebbe opportuno che tale aspetto fosse richiamato sulla lettera, così da sollevare l'azienda da ogni eventuale responsabilità.
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Grazie Patrizia, ma come posso oppormi alla richiesta di riduzione orario? rischio il posto di lavoro, a 61 anni non e' facile trovare lavoro ,il sindacato cosa potrebbe fare per me ? sono preoccupata, alla prima occasione potrebbero licenziarmi.Sono di Torino a chi mi posso rivolgere ? Hai dei contatti che mi puoi dare ?puoi scrivermi alla mia email, suppongo tu possa vedere il mio indirizzo email, oppure se non lo vedi su questa email: elsa.fenoglio@libero.it
Buongiorno Patrizia , sono Alessandra volevo avere un chiarimento circa una situazione che si è venuta a creare.Lavoro in uno studio medico e sono assunta a tempo indeterminato dal 2004 con 2 partime distinti per due medici che fino ad ora hanno lavorato nella stessa sede. Da settembre un medico si è trasferito e quindi presto servizio in due sedi distinte. Prima di allora pur essendo 2 partime, ma con sede unica, riuscivo ad essere segretaria per entrambi anche quando era orario dell'uno e dell'altro indistintamente. Ora uno dei due si lamenta che non sono presente + costantemente (lavoro dall'altro medico!) e mi sta rendendo la vita impossibile. Gia a febbraio scorso mi ha ridotto l'orario passando da in partime da 13 ore a uno di 11 ore e io ho firmato la variazione di orario, Oggi 30 ottobre mi propone due possibilità una fermo restando le 11 ore , riducendo mezz'ora al giorno e introducendo un pomeriggio di martedì in cui io sono impegnata dall'altro medico e l'altra proposta di 17 ore di cui 1 ora la mattina per 4 giorni (4 ore in totale ) piu il martedi pomeriggio. (io la mattina e il martedi pomeriggio lavoro per l'altro medico!). Sicura che sia una trovata ingegnosa per mandarmi via come mi devo comportare? La proposta è stata fatta in forma scritta datata 30 ottobre con variazione orario di lavoro dal 01 novembre . Io ho rifiutato la proposta impossibilitata a poter accettare tali orari che lui sa benissimo essere impegnati. Lui dice di aspettare una mia risposta . E' secondo te il modo per mandarmi via? (certo che si lo capisco!) ma forse vorrebbe che io rassegnassi le dimissioni? Io sono convinta che debba essere lui a fare la lettera di licenziamento non sono io a dover decidere, giusto? avendomi ridotto l'orario già a febbraio può propormi un nuovo cambio di orario ? e' nella legalità la cosa ? per curiosità in caso di licenziamento , le dimissioni non le prendo nemmeno in considerzione , dal 2004 ad oggi di quanto è il preavviso che deve darmi ? per giorni di preavviso si intendono giorni effettivamente lavorati? non intendo mettermi malata (in 25 anni non ho fatto mai un giorno di malattia) , ma non vorrei che pensasse di sfruttare le mie ferie visto che ho più di 100 giorni di ferie arretrate . Aspetto notizie grazie.
non vorrei aver magari offeso Luci (che mi pare sia la pi? a conoscenza delle paghe e quindi penso lavori da un ragioniere o commercialista).Mi sorge un altro dubbio: nel nuovo contratto non si prevede pi? l'orario di lavoro a ore 38 e mezzo? (orario che fanno le mie colleghe). in questo caso come funzionano i ROL? Nel contratto scaduto nel 99 si diceva che i rol e le festivit? abolite venivano utilizzati per la riduzione di orario e rimanevano solo 26 ore da utilizzare come ROL. E adesso?Lucy puoi aiutarmi?
Come indicato alla lettera b), viene esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la causale di crisi per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 1) della legge n. 183/2014 che sancisce quale principio e criterio direttivo l'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa. In caso di cessazione dell'attività produttiva non sussiste infatti possibilità di ripresa e di salvaguardia dell'occupazione.
Il programma di riorganizzazione aziendale sopra descritto (lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.
Il programma di crisi aziendale (lettera b) deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Il contratto di solidarietà (lettera c) è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Si tratta dei contratti di solidarietà di tipo difensivo (di tipo A).
Aumento ore lavorate in caso di azienda in solidarietà. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Contratto di solidarietà e TFR. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 2b1af7f3a8